Certificazioni Produzione porte legno e alluminio - Pieffe Infissi Palermo Serramenti

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Certificazioni

I nostri serramenti possiedono la marcatura CE rispettando le normative vigenti relative alla fascia climatica di appartenenza e sono certificati per permeabilità dell'aria, per tenuta all'acqua e per resistenza al vento.
Inoltre forniamo la Certificazione Energetica dei prodotti realizzati nonché la consulenza sui passi necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 65%.

NORMATIVA DETRAZIONE FISCALE 65%


La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
La legge di stabilità 2015 ha inoltre:
 aumentato dal 4 all’8% la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori
 esteso l’agevolazione ad altre tipologie di interventi. In particolare, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 si può usufruire della detrazione anche per l’acquisto e la posa in opera di
 schermature solari, nel limite di 60.000 euro
 impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di 30.000 euro.

Un’altra novità è stata introdotta dall’art. 12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175), che ha eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta.
Infine, altre importanti disposizioni intervenute negli ultimi anni sono:
 la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo)
 l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
 l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
 il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
 l’installazione di pannelli solari
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (55 o 65%) occorre far riferimento:
 alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell’aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65%

• alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO


Tipo di intervento  Detrazione massima

riqualificazione energetica di edifici esistenti
100.000 euro
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti)
60.000 euro
installazione di pannelli solari  60.000 euro

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
30.000 euro
acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per l’anno 2015)
60.000 euro
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per l’anno 2015)  30.000 euro

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.
Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera).
Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
 i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
 le associazioni tra professionisti
 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
 i titolari di un diritto reale sull’immobile
 i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
 gli inquilini
 coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

L’agevolazione fiscale consiste (come specificato nel capitolo 1) in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires.
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso.
Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

>>Come fare i pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
 i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
 i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
 la causale del versamento
 il codice fiscale del beneficiario della detrazione
 il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:
 il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
 la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea
 le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
 per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Created by New Systems - Incardona Salvatore
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